IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  15,  commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni;
  Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di l'Aquila del
14 luglio   2008,  prot.  n. 16563/2008,  con  la  quale  viene  data
comunicazione  di  provvedimenti adottati dall'Autorita' giudiziaria,
restrittivi  della liberta' personale nei confronti - fra gli altri -
del  consigliere  regionale e presidente della Giunta regionale della
regione  Abruzzo,  sig.  Ottaviano  Del Turco e la nota del 15 luglio
2008, prot. 16673, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi
dal  GIP  della  procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale di
Pescara, relativi ai procedimenti n. 3052/06 RGNR e n. 3472/07 RGGIP,
a  carico  di  Ottaviano  Del  Turco ed altri, ai sensi dell'art. 15,
comma 4-ter, della citata legge n. 55/90;
  Vista   l'ordinanza  di  applicazione  della  misura  cautelare  in
carcere,  ai  sensi  dell'art.  285  c.p.p.,  per i reati di cui agli
articoli 416,  commi  1 e 3 c.p.; 110 e 479 c.p.; 476 c.p.; 110 e 319
c.p.;  110,  81  cpv.,  317,  56-317  e  61 n. 7 c.p., emessa in data
12 luglio 2008, dal G.I.P. presso la procura di Pescara nei confronti
del  sig.  Ottaviano  Del  Turco,  consigliere regionale e presidente
della regione Abruzzo;
  Considerato  che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che la
sospensione  di  diritto,  dalle  cariche di «presidente della giunta
regionale,  assessore  e  consigliere  regionale» consegue, altresi',
quando   e'   disposta,  tra  l'altro,  l'applicazione  della  misura
coercitiva  della  custodia  cautelare in carcere, ai sensi dell'art.
285 del codice di procedura penale;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 15, comma 4-ter, della legge
citata,  occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta
la  sospensione  nei  confronti  del  sig. Ottaviano Del Turco, dalla
carica di consigliere regionale e presidente della regione Abruzzo;
  Rilevato,  pertanto,  che  dalla data del 12 luglio 2008 decorre la
sospensione  prevista  dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge
n. 55/90;
  Attesa  la  necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in
radice  l'applicabilita'  degli  articoli 7  e 8 della legge 7 agosto
1990,   n. 241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato  anche  nella  citata  sentenza  della  Suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
  Sentiti  il  Ministro  per i rapporti con le regioni ed il Ministro
dell'interno;
  Previa  informativa  al  Consiglio dei Ministri nella seduta del 18
luglio 2008;

                              Decreta:

  A decorrere dal 12 luglio 2008 e' accertata la sospensione del sig.
Ottaviano  Del  Turco  dalla  carica  di  consigliere  regionale e di
presidente della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis,
della  legge  19 marzo  1990,  n. 55,  a  seguito  dell'ordinanza  di
applicazione  della  misura cautelare in carcere, ex art. 285 c.p.p.,
emessa dal GIP della procura di Pescara.
  In  caso  di  revoca  del  provvedimento  giudiziario su citato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.
    Roma, 18 luglio 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi